Politica

Contributi pubblici ai giornali di partito: diverse modifiche, stesso risultato

Come forse saprete, la legge italiana (come anche quella di altri paesi europei) prevede importanti forme di sostegno all’industria dell’editoria, al fine di rivitalizzare un settore di importanza chiave per lo sviluppo della nazione. All’interno di tale ambito, vi è una questione di sensibile rilevanza nell’ottica della disciplina della concorrenza e del contenimento del debito pubblico: i contributi statali alla cosiddetta stampa di partito.La ratio della norma può essere intesa nell’aiutare l’esistenza di organi di informazione legata alle rappresentazioni variegate della popolazione. Soggetti che considerati in regime di concorrenza, tenderebbero a perdere la loro funzione di rappresentanza in toto della mentalità collettiva: è chiaro che giornali come “La Padania” o “Il secolo d’Italia” tenderebbero a scomparire, fagocitati da quotidiani legati a movimenti politici a più ampio consenso sociale.
Tuttavia, la legislazione in merito si è dimostrata sovratutelante i bisogni di parità di informazione, e non di rado ha elargito le proprie disponibilità in modo non equo (quantomeno dal punto di vista di chi scrive). Prima di motivare queste mie affermazioni, è bene delineare brevemente la storia e il contenuto della legge sull’editoria.
I contributi pubblici per la stampa di partito vengono istituiti con la legge 67/1987, con la quale si destinavano fondi per gli organi di partito rappresentati nel parlamento (si ricordi che la data di introduzione della legge non è banale: tra il 1980 e il 1996 la politica contabile dello stato diede vita ad un incremento del debito pubblico (rispetto al pil) di quasi il 100%); e si noti bene, erano necessari un “legame forte” sia tra l’attività editoriale ed il gruppo politico a cui faceva capo, sia tra il gruppo politico ed la rappresentanza di questo in parlamento. La prima (delle tante) modifiche alla legge è la 250/1990, la quale amplia il range di applicazione della legge precedente, concedendo i contributi statali ai giornali “collegati” (e non si spiega bene in che modo) a due deputati o senatori iscritti in un dato gruppo, ovvero ad un parlamentare italiano ed uno europeo. Ciò nonostante, il numero di giornali richiedenti i finanziamenti era di appena 13 elementi. Le cose cambiano considerevolmente con l’introduzione della 650/1996: ora la legge impone come condizione sufficiente alla sua applicazione la mera dichiarazione di appartenenza dei parlamentari di riferimento: si può capire bene come sia stato possibile passare dai 13 giornali richiedenti del 1990, agli oltre 40 del 1996. Tralasciando la modifica apportata con la legge 448/1998 che poco cambia la sostanza delle precedenti, la legge attualmente in vigore, legata a quanto prevede la finanziaria per il 2001, reintroduce come condizione necessaria all’ottenimento di contributi statali, un legame stretto tra il giornale ed n gruppo parlamentare italiano, o in alternativa con un deputato o senatore appartenente alle minoranze linguistiche, ovvero ancora con due europarlamentari. A ben vedere però, la stessa disposizione della finanziaria prevede un escamotage a se stessa: tutti coloro che non posseggono i requisiti richiesti possono trasformarsi in cooperative, suggerimento, come vedremo, largamente accettato da gran parte degli ex giornali di partito.
Orbene, come dicevamo sopra, la ratio della norma è di dar espressione politica alla variegata rappresentazione popolare. Se così è, ci risulta strano capire il perché si davano finanziamenti a più di un giornale appartenente alla stessa linea politica (non stiamo affermando che si è agiti contro la legge, ci chiediamo perché la legge abbia previsto ciò), ma soprattutto non capiamo il perché con la finanziaria del 2000 e poi con il disegno di legge di riforma della disciplina dell’editoria attualmente in discussione alla camera, si sia introdotto il gioco di prestigio delle cooperative (ripetiamo, largamente utilizzato dai giornali che non rientrano nei nuovi e più giusti parametri della attuale normativa). Ma ciò che ci preoccupa maggiormente è l’inerzia dell’Antitrust italiano, e il bene placido della commissione europea. E difficile e se volgliamo epistemologicamente errata la giustificazione che pur si sente spesso che il problema è un falso problema perchè l’Italia non è l’unico paese ad utilizzare questa prassi. Credo (e rimanga una considerazione strettamente personale) che come molti problemi italiani, il presente sia un problemi di interessi: quale deputato razionale avrebbe interesse a limitare i finanziamenti a organi, anche i più periferici, della sua organizzazione politica? Al pari delle modalità con cui in parlamento si decide in materia dei contributi statali ai partiti o degli stipendi dei parlamentari (e chiudo qui il discorso non essendo questo l’argomento dell’articolo) il problema dei finanziamenti sovrabbondanti ai giornali politici nasce da una non corretta attribuzione dei compiti: come accade per diverse attività economiche che in qualche modo tangono gli interessi collettivi, sarebbe preferibile che i contributi statali fossero stabiliti da commissioni indipendenti di esperti del settore.

Come forse saprete, la legge italiana (come anche quella di altri paesi europei) prevede importanti forme di sostegno all’industria dell’editoria, al fine di rivitalizzare un settore di importanza chiave per lo sviluppo della nazione. All’interno di tale ambito, vi è una questione di sensibile rilevanza nell’ottica della disciplina della concorrenza e del contenimento del debito pubblico: i contributi statali alla cosiddetta stampa di partito.


La ratio della norma può essere intesa nell’aiutare l’esistenza di organi di informazione legata alle rappresentazioni variegate della popolazione. Soggetti che considerati in regime di concorrenza, tenderebbero a perdere la loro funzione di rappresentanza in toto della mentalità collettiva: è chiaro che giornali come “La Padania” o “Il secolo d’Italia” tenderebbero a scomparire, fagocitati da quotidiani legati a movimenti politici a più ampio consenso sociale.
Tuttavia, la legislazione in merito si è dimostrata sovratutelante i bisogni di parità di informazione, e non di rado ha elargito le proprie disponibilità in modo non equo (quantomeno dal punto di vista di chi scrive). Prima di motivare queste mie affermazioni, è bene delineare brevemente la storia e il contenuto della legge sull’editoria.
I contributi pubblici per la stampa di partito vengono istituiti con la legge 67/1987, con la quale si destinavano fondi per gli organi di partito rappresentati nel parlamento (si ricordi che la data di introduzione della legge non è banale: tra il 1980 e il 1996 la politica contabile dello stato diede vita ad un incremento del debito pubblico (rispetto al pil) di quasi il 100%); e si noti bene, erano necessari un “legame forte” sia tra l’attività editoriale ed il gruppo politico a cui faceva capo, sia tra il gruppo politico ed la rappresentanza di questo in parlamento. La prima (delle tante) modifiche alla legge è la 250/1990, la quale amplia il range di applicazione della legge precedente, concedendo i contributi statali ai giornali “collegati” (e non si spiega bene in che modo) a due deputati o senatori iscritti in un dato gruppo, ovvero ad un parlamentare italiano ed uno europeo. Ciò nonostante, il numero di giornali richiedenti i finanziamenti era di appena 13 elementi. Le cose cambiano considerevolmente con l’introduzione della 650/1996: ora la legge impone come condizione sufficiente alla sua applicazione la mera dichiarazione di appartenenza dei parlamentari di riferimento: si può capire bene come sia stato possibile passare dai 13 giornali richiedenti del 1990, agli oltre 40 del 1996. Tralasciando la modifica apportata con la legge 448/1998 che poco cambia la sostanza delle precedenti, la legge attualmente in vigore, legata a quanto prevede la finanziaria per il 2001, reintroduce come condizione necessaria all’ottenimento di contributi statali, un legame stretto tra il giornale ed n gruppo parlamentare italiano, o in alternativa con un deputato o senatore appartenente alle minoranze linguistiche, ovvero ancora con due europarlamentari. A ben vedere però, la stessa disposizione della finanziaria prevede un escamotage a se stessa: tutti coloro che non posseggono i requisiti richiesti possono trasformarsi in cooperative, suggerimento, come vedremo, largamente accettato da gran parte degli ex giornali di partito.
Orbene, come dicevamo sopra, la ratio della norma è di dar espressione politica alla variegata rappresentazione popolare. Se così è, ci risulta strano capire il perché si davano finanziamenti a più di un giornale appartenente alla stessa linea politica (non stiamo affermando che si è agiti contro la legge, ci chiediamo perché la legge abbia previsto ciò), ma soprattutto non capiamo il perché con la finanziaria del 2000 e poi con il disegno di legge di riforma della disciplina dell’editoria attualmente in discussione alla camera, si sia introdotto il gioco di prestigio delle cooperative (ripetiamo, largamente utilizzato dai giornali che non rientrano nei nuovi e più giusti parametri della attuale normativa). Ma ciò che ci preoccupa maggiormente è l’inerzia dell’Antitrust italiano, e il bene placido della commissione europea. E difficile e se volgliamo epistemologicamente errata la giustificazione che pur si sente spesso che il problema è un falso problema perchè l’Italia non è l’unico paese ad utilizzare questa prassi. Credo (e rimanga una considerazione strettamente personale) che come molti problemi italiani, il presente sia un problemi di interessi: quale deputato razionale avrebbe interesse a limitare i finanziamenti a organi, anche i più periferici, della sua organizzazione politica? Al pari delle modalità con cui in parlamento si decide in materia dei contributi statali ai partiti o degli stipendi dei parlamentari (e chiudo qui il discorso non essendo questo l’argomento dell’articolo) il problema dei finanziamenti sovrabbondanti ai giornali politici nasce da una non corretta attribuzione dei compiti: come accade per diverse attività economiche che in qualche modo tangono gli interessi collettivi, sarebbe preferibile che i contributi statali fossero stabiliti da commissioni indipendenti di esperti del settore.

Raffaele Lillo

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s